Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 4 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2027 dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta

1. Punti essenziali del progetto

Con il presente progetto si intende adeguare l’allegato 1 dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC)1 agli ultimi sviluppi della tecnica. Difatti, le regole della tecnica a cui rimanda l’ordinanza si basano attualmente su versioni risalenti al 2013, al 2015 e al 2016. Dalla loro adozione, lo stato della tecnica ha registrato un notevole sviluppo, sia sotto il profilo delle tecnologie impiegate sia sotto quello delle metodologie di sviluppo, esercizio e vigilanza. L’aggiornamento delle regole della tecnica consente inoltre di rafforzare la certezza del diritto. Il rimando a versioni obsolete può generare incertezze in merito ai requisiti applicabili, sia per le imprese interessate che per le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione.

Allineando formalmente l’ordinanza alle regole attuali e riconosciute della tecnica, il presente progetto consente di garantire un’applicazione del diritto uniforme e prevedibile. Nella pratica, le autorità di esecuzione e le imprese fanno già riferimento, in molti casi, alle versioni più recenti di queste regole. La modifica proposta intende pertanto adeguare il quadro normativo a tale pratica e rafforzare la coerenza dell’esecuzione su tutto il territorio. Infine, il presente progetto si inserisce nella norma di delega al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC). Tale norma di delega consente un adeguamento rapido e mirato delle regole della tecnica di cui all’allegato 1, flessibilità resa indispensabile dall’evoluzione costante del loro contenuto.

L’Associazione per l'acqua, il gas e il calore (SVGW), già responsabile dell’elaborazione di direttive tecniche nell’ambito del gas naturale sotto la sorveglianza dei Cantoni, ha emanato, in particolare, le direttive G2, G7. G11, G13, G14, G18 e G21. Negli ultimi anni ha proceduto alla revisione delle direttive G7, G13 e G18 al fine di adeguarle all’evoluzione dello stato della tecnica. Analogamente all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) per le condotte ad alta pressione, la SVGW sottopone i propri progetti di direttive a una procedura di consultazione. Dopo l’avallo della competente commissione dell’Associazione, le proposte vengono poste in consultazione presso le cerchie interessate. Tra i soggetti invitati a esprimere un parere rientrano non solo i membri della SVGW e le autorità cantonali e federali interessate, ma anche tutte le persone o organizzazioni che intendono partecipare alla consultazione; in tal modo si garantisce un’ampia rappresentanza degli interessi e delle competenze presenti nel settore.

Dopo aver analizzato le modifiche, l’Ufficio federale dell'energia (UFE) ha concluso che le versioni aggiornate delle direttive G7, G13 e G18 soddisfano pienamente gli attuali requisiti dello stato della tecnica. È pertanto opportuno adeguare l’allegato 1 dell’OSITC affinché faccia riferimento a tali versioni. Tenuto conto del processo di elaborazione, convalida e consultazione adottato, le direttive aggiornate possono essere considerate sufficientemente consolidate e riconosciute da assumere un carattere vincolante.

2. Commento ai singoli articoli

Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)

Regole della tecnica

N. 3.1.2

La direttiva G7 della SVGW «Impianti di regolazione di pressione del gas» è stata aggiornata. L’aggiornamento fa seguito alla revisione della direttiva G1 «Installazioni a gas negli edifici», entrata in

1RS 746.12