Progetto
Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 5 pagine
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Legge federale sulla protezione degli animali
Art. 18 cpv. 3
3La segreteria specializzata sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali ai sensi dell’articolo 17.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem,
Rüegsegger, Sauter)
Art. 18 cpv. 3
3L’autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali ai sensi dell’articolo 17. Se un Cantone ha istituito una segreteria specializzata secondo l’articolo 33a, quest’ultima sottopone le domande di autorizzazione alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.
(vedi art. 33a cpv. 1)
Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)
Art. 18 cpv. 3
Stralciare
(vedi art. 33a e art. 20c cpv. 1 lett. b e 3)
Art. 20a Informazione del pubblico
1La Confederazione promuove la trasparenza nell’ambito della ricerca sugli animali. A tal fine può tenere un registro pubblico degli esperimenti sugli animali autorizzati.
2Dopo l’autorizzazione di un esperimento sugli animali, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica un riassunto non tecnico del progetto con le seguenti informazioni:
a. il titolo dell’esperimento e il settore in cui è stato svolto;
b. lo scopo dell’esperimento;
c. il numero di animali impiegati per ogni specie;
d. il grado di aggravio previsto per gli animali coinvolti;
e. gli obiettivi del progetto di sperimentazione e l’utilità prevista;
f. l’aggravio previsto e le misure per ridurlo;
g. le misure previste per attuare il principio delle 3R.
3A conclusione di un esperimento sugli animali, l’USAV pubblica a complemento del riassunto non tecnico del progetto le seguenti informazioni:
a. il numero di animali impiegati per ogni specie;
b. il grado di aggravio per gli animali coinvolti.