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Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 5 pagine
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Legge federale sulla protezione degli animali
Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)
Art. 20c cpv. 1 lett. b e 3
Stralciare
(vedi art. 33a e 18 cpv. 3)
Titolo prima dell’art. 22
Capitolo 3: Sostegno di misure rilevanti ai fini della protezione degli animali
Art. 22 cpv. 2–4
2In collaborazione con le scuole universitarie e l’industria, promuove in particolare la ricerca, lo sviluppo, il riconoscimento e l’applicazione di metodi fondati sul principio delle 3R.
3Può anche promuovere a tal fine strutture e infrastrutture fondate sul principio delle 3R nonché l’insegnamento e la formazione nell’ambito delle 3R.
4Promuove nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale la validazione, il riconoscimento e l’applicazione di metodi fondati sul principio delle 3R.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem,
Rüegsegger)
Art. 22 cpv. 3 e 4
Stralciare
Art. 33a Segreteria specializzata per gli esperimenti sugli animali
1I Cantoni istituiscono una segreteria specializzata per gli esperimenti sugli animali in seno al servizio specializzato. Più Cantoni possono istituire una segreteria specializzata comune.
2La segreteria specializzata verifica la completezza delle domande di autorizzazione, come pure lo scopo e l’indispensabilità dell’esperimento.
3Provvede a garantire una prassi d’esecuzione uniforme. A tal fine può avvalersi della collaborazione di un’altra segreteria specializzata.
4Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari per le segreterie specializzate.