Progetto
Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 5 pagine
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Legge federale sulla protezione degli animali
4Il Consiglio federale, tendendo conto di interessi privati preponderanti degni di protezione, può stabilire che:
a. siano pubblicate ulteriori informazioni;
b. il riassunto non tecnico del progetto pubblicato sia completato, a conclusione dell’esperimento sugli animali, con i risultati ottenuti;
c. siano previste deroghe all’obbligo di pubblicazione secondo il capoverso 2.
5Il Consiglio federale disciplina il grado di dettaglio delle informazioni che devono fornire le persone responsabili di un esperimento sugli animali. Tiene conto degli interessi privati o pubblici preponderanti degni di protezione.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem,
Rüegsegger, Sauter)
Art. 20a
Stralciare
Art. 20b cpv. 1 e 3
1La Confederazione gestisce un sistema d’informazione volto a sostenere l’adempimento dei compiti legali in materia di sperimentazione animale della Confederazione e dei Cantoni. La protezione dei dati e la tutela del segreto d’affari e del segreto di ricerca sono in ogni momento garantite.
3L’USAV valuta i dati del sistema d’informazione allo scopo di individuare sviluppi in materia di protezione degli animali nell’ambito della sperimentazione animale. Può conferire incarichi di valutazione a un altro servizio competente, sempre che siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali e i segreti d’affari.
Art. 20c cpv. 1 lett. a e b, 3 e 4
1Nell’ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:
a. i collaboratori dell’USAV che svolgono compiti di alta vigilanza e nell’ambito dell’articolo 20b capoverso 3;
b. i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e delle segreterie specializzate, nel loro ambito di competenza;
3I collaboratori delle segreterie specializzate possono, nell’ambito dell’articolo 33a capoverso 3, consultare mediante procedura di richiamo i dati di altri Cantoni concernenti le domande di autorizzazione e le relative decisioni.
4Se per l’adempimento dei propri compiti si avvalgono della collaborazione di altri servizi, l’USAV può estendere i diritti di accesso a tali servizi.