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Consultazione 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale · 5 pagine
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Legge federale sulla protezione degli animali
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem,
Rüegsegger, Sauter)
Art. 33a cpv. 1
1I Cantoni possono istituire una segreteria specializzata per gli esperimenti sugli animali in seno al servizio specializzato. Più Cantoni possono istituire una segreteria specializzata comune.
(vedi art. 18 cpv. 3)
Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)
Art. 33a
Stralciare
(vedi art. 18 cpv. 3 e art. 20c cpv. 1 lett. b e 3)
Art. 34 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali
1I Cantoni istituiscono una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di almeno cinque specialisti, indipendente dall’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, dotata di competenze adeguate in materia di 3R, di etica e di ricerca con gli animali e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione comune.
2La commissione esamina le domande, in particolare per quanto riguarda la loro ammissibilità, sulla base di una ponderazione degli interessi e formula una proposta all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.
3Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari per la commissione.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.