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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 2 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011
1Entro il 31 dicembre 2029, i Cantoni delimitano lo spazio riservato alle acque se- condo gli articoli 41a e 41b.
Disposizioni transitorie della modifica del …
1Se i Cantoni non hanno determinato lo spazio riservato alle acque, dal 1° gen- naio 2030 si applicano, a ogni lato nelle fasce secondo il capoverso 2 delle disposi- zioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, anche le prescrizioni di cui all’ar- ticolo 41c capoversi 3 e 4 OPAc.
2Per quanto riguarda i corsi d’acqua al di fuori di una fascia larga almeno 15 metri, misurata a partire dalla linea di sponda esistente, l’autorità cantonale competente può concedere deroghe alle limitazioni di utilizzazione nello spazio riservato alle acque per le superfici sfruttate in modo intensivo secondo l’articolo 41c capoversi 3 e 4, se
a. non vengono attuate misure di rivitalizzazione o di protezione contro le piene, e
b. è garantito che nessun concime o prodotto fitosanitario possa finire nelle acque.
3Per gli spazi riservati alle acque in zone di protezione di cui all’articolo 41a capo- verso 1 non possono essere concesse deroghe alle limitazioni di utilizzazione secondo il capoverso 2.
4L’autorità cantonale competente verifica periodicamente le deroghe concesse se- condo il capoverso 2, procede ai necessari adeguamenti o le revoca. Comunica all’UFAM le sue decisioni in merito alle deroghe concesse secondo il capoverso 2.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi