5.1 Controprestazione, principio
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 04 · n. 5.1 · Italiano
L’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, a prescindere dal fatto che siano o no fatturate separatamente, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. È irrilevante se le prestazioni sono fatturate a prezzi unitari, globali o forfetari rispettivamente a tariffe a regia. In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA in relazione con l’art. 26 OIVA), si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti, ossia il prezzo di mercato (art. 24 cpv. 2 LIVA).
Fanno inoltre parte della controprestazione imponibile:
i premi per la corretta esecuzione dei lavori, per il rispetto dei termini di esecuzione o per l’ultimazione anticipata dei lavori ecc. (sistema bonus);
gli importi per prestazioni supplementari (p. es. collaborazione alla stesura del programma di occupazione generale o per l’acquisto del terreno, assistenza nell’ambito della procedura per l’ottenimento dei permessi di costruzione e della procedura di ricorso);
gli importi per la consegna di capitolati d’appalto;
gli indennizzi del committente in caso di revoca o disdetta, qualora siano in relazione con prestazioni imponibili (p. es. un progetto non è realizzato oppure è revocato durante l’esecuzione);
i pagamenti per il riscatto di impegni assunti da artigiani e architetti ecc.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni in proposito – in particolare in merito a risarcimento dei danni, pena di recesso e pena convenzionale – sono contenute nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”. |
Non sono inclusi nella base di calcolo per esempio:
la parte della controprestazione inerente al valore del terreno (art. 24 cpv. 6 lett. c LIVA; → cifra 10);
i tributi di diritto pubblico anticipati in nome e per conto dell’acquirente (debitore dei tributi) e fatturati separatamente a quest’ultimo con gli stessi importi (art. 24 cpv. 6 lett. b LIVA). Rientrano in questa categoria per esempio le tasse della polizia edilizia e le tasse per il permesso di costruzione.