5.3 Diminuzioni della controprestazione
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 1 giugno 2014
AFC · Info IVA settore 04 · n. 5.3 · Italiano
Sono considerati diminuzioni della controprestazione:
i ribassi, gli sconti, le perdite su debitori, gli abbuoni sulla cifra d’affari e i rimborsi;
le penalità dovute per il superamento delle scadenze stabilite nel contratto;
per motivi di semplificazione, le deduzioni della controprestazione (calcolate forfetariamente o a dipendenza dell’importo di delibera) convenute anticipatamente con il committente per l’assicurazione e i danni di cantiere, per le spese di pulizia, per l’acqua e l’elettricità di cantiere nonché per il cartello pubblicitario;
le garanzie di pigioni, nella misura in cui sono convenute nel contratto d’appalto e, in caso di inadempimento, sono pagate dal contraente o compensate con il prezzo dell’opera.
Per modifiche successive della controprestazione (eccetto per le deduzioni di sconti) è necessario allestire un corrispondente documento (nota di credito, fattura supplementare ecc.). Un esemplare della fattura con la correzione apportata a mano (p. es. dalla direzione dei lavori o dall’architetto) soddisfa questa esigenza.