13.2 Trattamento fiscale
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 20 gennaio 2023
AFC · Info IVA settore 05 · n. 13.2 · Italiano
Si è in presenza di una prestazione a catena allorquando più prestatori eseguono successivamente prestazioni concernenti lo stesso bene in un unico movimento passando dal negozio della stazione di servizio (prestatore) al titolare della carta (ultimo acquirente della catena).
L’emittente della carta carburante deve regolamentare nelle condizioni generali di utilizzo (di seguito: CGU) e nei contratti conclusi con i negozi delle stazioni di servizio come pure con i titolari della carta e altri partner (ad es. emittenti esteri delle carte carburante e/o altri prestatori), nella maniera seguente, le condizioni da soddisfare cumulativamente:
1. | il titolare della carta presenta la carta carburante ma non paga le prestazioni ricevute dal negozio della stazione di servizio; quest’ultimo gli emette una bolla di consegna senza indicare l’IVA; |
2. | ogni prestatore (negozio della stazione di servizio, emittente della carta carburante) esegue, fatturando con l’IVA, la prestazione in nome e per conto proprio per il destinatario della prestazione; |
3. | ogni prestatore si assume l’intero rischio delcredere ed è tenuto a eseguire le prestazioni derivanti dalla garanzia per difetti; e |
4. | ogni prestatore si assicura che i propri partner contrattuali (eccetto il titolare finale della carta) riportino queste condizioni in tutti i contratti e nelle CGU. |
Se una delle summenzionate condizioni non è adempiuta, occorre esaminare se la carta può essere trattata fiscalmente alla stregua di una carta di credito (prestazione esclusa dall’imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali [art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. c LIVA]). In caso contrario, il summenzionato trattamento fiscale non è applicabile.
Esempio di svolgimento di transazioni e trattamento fiscale IVA con un emittente estero
a. | Il titolare della carta presenta la carta carburante ma non paga le prestazioni ricevute dal negozio della stazione di servizio. Quest’ultimo gli emette una bolla di consegna senza indicare l’IVA. |
b. | Il negozio della stazione di servizio fattura mensilmente al suo partner commerciale le prestazioni ricevute dal titolare della carta, indicando l’IVA. Il partner commerciale paga la fattura al negozio della stazione di servizio e può dedurre l’imposta precedente in virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LIVA. |
c. | Il partner commerciale rifattura mensilmente, indicando l’IVA, all’emittente estero della carta le prestazioni eseguite per quest’ultimo. |
d. | L’emittente estero della carta fattura mensilmente, indicando l’IVA, al titolare della carta le prestazioni eseguite. |
[Illustrazione: nell’originale]
[Illustrazione: nell’originale] | Le carte carburante degli emittenti esteri sono soggette alle stesse condizioni delle carte carburante degli emittenti svizzeri. |
I ruling con i quali l’AFC ha in passato convalidato un trattamento fiscale differente (basato sul modello della rappresentanza diretta) mantengono la loro validità.
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.01.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).