13.4 Fornitura di energia elettrica in condotte

Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore

In vigore · Stato dal 20 gennaio 2023

AFC · Info IVA settore 05 · n. 13.4 · Italiano

Il principio della prestazione a catena è applicabile anche alla fornitura di energia elettrica in condotte alle stazioni di ricarica (→ cifra 13.2), purché le condizioni siano adempiute cumulativamente.

[Illustrazione: nell’originale]

Per determinare il luogo della fornitura (art. 7 cpv. 2 LIVA), occorre tenere conto delle seguenti osservazioni:

  • il luogo della fornitura è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per cui viene effettuata la fornitura;

  • in assenza di tale sede o stabilimento, il luogo della fornitura è quello in cui si trova la stazione di ricarica (è ad es. il caso per le persone fisiche non assoggettate all’IVA).

Esempio di fornitura di energia elettrica in condotte sul territorio svizzero

[Illustrazione: nell’originale]

Esempio di fornitura di energia elettrica in condotte con un emittente estero di carte
Un privato non assoggettato all’IVA, domiciliato in Svizzera e titolare di una carta rilasciata da un emittente con sede all’estero, ricarica il proprio veicolo collegandolo a una stazione di ricarica situata presso una stazione di servizio in Svizzera. La stazione di ricarica è rifornita da un produttore di energia elettrica con sede in Svizzera. Su presentazione della carta, il titolare della stessa si approvvigiona di energia elettrica in condotte dalla stazione di ricarica. Il produttore di energia elettrica fornisce, tramite la stazione di ricarica, la stessa prestazione al distributore di corrente che, a sua volta, la fornisce all’emittente estero della carta. Infine, quest’ultimo esegue la fornitura al titolare della carta. Il trattamento fiscale è il seguente:

  • tra la stazione di ricarica e il distributore di corrente:
    il luogo della fornitura per l’acquisto di energia elettrica in condotte è quello in cui il distributore di corrente ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa ed è quindi considerato sito sul territorio svizzero e la fornitura è imponibile all’aliquota normale;

  • tra il distributore di corrente e l’emittente della carta:
    il luogo della fornitura per l’acquisto di energia elettrica in condotte è quello in cui l’emittente estero della carta ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa ed è quindi considerato sito all’estero; la fornitura non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;

  • tra l’emittente della carta e il cliente:
    il luogo della fornitura per l’acquisto di energia elettrica in condotte è quello in cui si trova la stazione di ricarica in Svizzera e la fornitura è imponibile all’aliquota normale.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.01.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).