4.3.1 Per la parte lesa
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 1 luglio 2015
AFC · Info IVA settore 16 · n. 4.3.1 · Italiano
Di principio, la parte lesa contribuente non deve imporre l’indennizzo che riceve dall’assicuratore per i danni subiti (→ info IVA “Oggetto dell’imposta”). Se il bene è stato danneggiato solo parzialmente (p. es. veicolo accidentato o merci in magazzino), il bene rimane di regola di proprietà della parte lesa.
Tuttavia, se il bene diventa di proprietà dell’assicuratore, fra la parte lesa e l’assicuratore, oltre a un pagamento assicurativo, si verifica anche una fornitura. Per la parte lesa contribuente l’importo pagatogli rispettivamente computatogli per il bene danneggiato (p. es. valore della carcassa) è di principio imponibile.
Questa fornitura è esclusa dall’imposta in conformità dell’articolo 21 capoverso 2 numero 24 LIVA, se
il bene è stato utilizzato unicamente per un’attività esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA e
non si è optato per l’imposizione delle corrispondenti prestazioni secondo
l’articolo 22 LIVA.
Se il bene danneggiato diventa di proprietà dell’assicuratore e, nel conteggio di risarcimento dell’assicuratore alla parte lesa, non è attribuito alcun valore alla carcassa, l’intera prestazione assicurativa costituisce per la parte lesa un risarcimento del danno (senza alcuna quota imponibile).
Non si verifica una fattispecie imponibile nemmeno se il bene indennizzato dall’assicuratore viene a mancare alla parte lesa.