1.1 Condizioni
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 1.1 · Italiano
Conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 31 LIVA sono escluse dall’imposta le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie. Inoltre, secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettera b LIVA, si ritiene che tali prestazioni siano eseguite nella sede del prestatore. Affinché una prestazione di viaggio rivenduta da agenzie di viaggio sia qualificata come tale devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
le prestazioni sono prestazioni di viaggio (→ cifra 1.2);
il prestatore è un’agenzia di viaggio (→ cifra 1.3);
si tratta di prestazioni rivendute (→ cifra 1.4).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).