3.2 Copertura assicurativa per viaggiatori

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 12 · n. 3.2 · Italiano

Se, in occasione della vendita di un viaggio, l’agenzia di viaggio offre ai suoi clienti anche un’assicurazione (ad es. assicurazione per spese di annullamento, incidenti di viaggio, bagagli, casco totale o assistenza) secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera a o d LIVA, la controprestazione è esclusa dall’imposta, purché:

  • l’agenzia di viaggio offra la protezione assicurativa in nome proprio (per conto proprio o di terzi; lett. a: premio assicurativo); oppure

  • l’agenzia di viaggio offra la protezione assicurativa in qualità di agente o di intermediario d’assicurazione (lett. d: provvigione di mediazione).

L’imposizione volontaria (opzione) di tali prestazioni non è ammessa in virtù delle disposizioni dell’articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA. Indipendentemente dal fatto che tali prestazioni siano realizzate in territorio svizzero o all’estero, sulle spese relative al conseguimento di simili prestazioni assicurative va effettuata una correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito a doppia utilizzazione.

Se il contribuente riceve dall’assicuratore indennità senza che abbia con quest’ultimo un rapporto contrattuale quale agente d’assicurazione, dal profilo dell’IVA si tratta di una controprestazione per una prestazione di servizi nel senso di una messa a disposizione di informazioni o di un apporto di clienti (finder’s fees). Tali prestazioni di servizi sono di principio imponibili e sono considerate eseguite nel luogo in cui il destinatario della prestazione (società d’assicurazioni) ha la propria sede sociale.