3.8 Viaggi promozionali

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 12 · n. 3.8 · Italiano

Si parla di viaggi promozionali quando nel caso di una manifestazione organizzata sotto forma di viaggio non prevale il viaggio stesso, bensì la pubblicità, la promozione delle vendite ecc.

In questo caso il promotore della manifestazione (ad es. l’impresa che si propone di fare pubblicità, promuovere le vendite ecc.) con sede sul territorio svizzero impone la controprestazione ricevuta dal cliente conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LIVA.

Ciò è segnatamente il caso:

  • quando il promotore, nel corso della manifestazione, offre in vendita o presenta (utilizza) in nome proprio beni e/o prestazioni di servizi; e

  • ciò è riconoscibile dal partecipante alla manifestazione, ad esempio in base a inserzioni o prospetti in cui è offerta la manifestazione; e

  • i costi della manifestazione sono parzialmente coperti dal ricavato della vendita rispettivamente dal budget pubblicitario del promotore.

Se il promotore affida a un terzo la realizzazione di una simile manifestazione, occorre verificare presso quest’ultimo se è applicabile l’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 31 LIVA.

Esempio
Un fabbricante svizzero di apparecchi domestici offre un viaggio in bus in un Paese confinante. Durante il viaggio i partecipanti hanno la possibilità di ordinare i prodotti del fabbricante nell’ambito di una dimostrazione. I partecipanti al viaggio pagano per l’escursione un importo che non copre i costi. Per il fabbricante di apparecchi domestici l’aspetto prevalente è la promozione delle vendite. Per determinare il luogo della prestazione applicabile alla partecipazione alle spese del viaggio occorre applicare l’articolo 8 capoverso 1 per il viaggio in bus e l’articolo 7 capoverso 1 lettera a LIVA per gli eventuali ricavi della vendita dei prodotti.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).