3.3 Emolumenti per il visto

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 12 · n. 3.3 · Italiano

Gli emolumenti per il visto sono riscossi dai consolati esteri nell’ambito dei loro compiti sovrani. Queste prestazioni dei consolati non soggiacciono all’IVA. L’agenzia di viaggio non deve pertanto imporre la rifatturazione separata degli emolumenti per il visto a carico dei viaggiatori.

Un eventuale supplemento per il disbrigo riscosso in aggiunta all’emolumento per il visto è imponibile all’aliquota normale. L’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 31 LIVA non è applicabile, perché non si tratta di una prestazione di viaggio. Neppure la regola del 70/30 % ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA è applicabile in quanto gli emolumenti per il visto sono flussi di mezzi finanziari non inclusi nella base di calcolo (art. 24 cpv. 6 lett. b LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).