3.2.2.2.2 Intervento umano sufficiente (non considerato minimo)

Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

In vigore · Stato dal 23 giugno 2020

AFC · Info IVA settore 13 · n. 3.2.2.2.2 · Italiano

Una prestazione adattata da un essere umano e non da un algoritmo alle esigenze o ai bisogni del destinatario non è considerata una prestazione di servizi in materia d’informatica.

Il criterio dell’intervento umano deve essere considerato nella sua globalità e non caso per caso. L’intervento umano può essere qualificato come sufficiente soltanto se la prestazione eseguita comporta, per tutti i destinatari della prestazione di servizi, un intervento umano ai sensi della presente definizione.

Le attività umane elencate di seguito (in modo non esaustivo) vanno oltre l’intervento umano minimo:

  • la consulenza, la valutazione, il giudizio, la stima, l’analisi e simili;

  • i pareri personalizzati o individuali;

  • le risposte a domande.

Una prestazione che prevede la trasmissione elettronica di risultati da parte di un essere umano, (non in modo automatizzato) sotto forma di un file non standardizzato e adattato alle esigenze del cliente, non è considerata prestazione di servizi in materia d’informatica.

Esempio
Un avvocato carica i risultati delle sue indagini sotto forma di file in un archivio online da cui il cliente può scaricarli.