3.2.5.2.3 Opere d’arte
Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica
In vigore · Stato dal 5 novembre 2025
AFC · Info IVA settore 13 · n. 3.2.5.2.3 · Italiano
L’offerta di opere d’arte elettroniche acquistate direttamente presso i loro autori è esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA.
Per essere riconosciuta come opera d’arte elettronica, il o i file devono sussistere in un numero di copie limitato e definito in anticipo dall’artista o sotto il suo controllo (→ Info IVA concernente il settore Cultura) e non essere riproducibili oppure ciascuna riproduzione deve essere documentata (ad es. tramite protezione con la tecnologia blockchain).