6.1.2.2 Vendita da parte degli intermediari

Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

In vigore · Stato dal 1 agosto 2016

AFC · Info IVA settore 13 · n. 6.1.2.2 · Italiano

Gli intermediari (p. es. commercianti all’ingrosso o al minuto) non devono imporre (rappresentanza diretta) i ricavi provenienti dalla vendita di carte SIM (con o senza credito di conversazione) che essi hanno venduto per conto di un operatore. Di regola questi ricavi sono contabilizzati su un conto transitorio. Gli intermediari impongono all’aliquota normale la provvigione (differenza fra l’importo prelevato al cliente finale e quello dovuto all’operatore con sede in territorio svizzero). Le provvigioni accordate da operatori con sede all’estero non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 1 LIVA; cifra d’affari all’estero). Gli operatori devono imporre all’aliquota normale la controprestazione per la carta SIM (senza credito di conversazione), se la prestazione è considerata eseguita in territorio svizzero.