9.7 Antenne per telefonia mobile
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 3 dicembre 2025
AFC · Info IVA settore 17 · n. 9.7 · Italiano
La concessione del diritto di tirare una linea di trasmissione di dati su o attraverso un fondo o di costruire e gestire un impianto di telecomunicazione, come ad esempio un’antenna per la telefonia mobile, è di principio una prestazione di servizi imponibile (art. 3 lett. e n. 1 LIVA). Il luogo della prestazione di servizi è determinato secondo il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA).
Per contro, se tale diritto è iscritto a registro fondiario, si tratta di un diritto reale limitato su un fondo escluso dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA) con possibilità d’opzione (art. 22 LIVA). Il luogo di una simile prestazione di servizi è determinato secondo il principio del luogo del fondo (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA).
Se in relazione a un tale diritto è messo a disposizione un locale (in cui si trovano le attrezzature necessarie per la gestione dell’antenna di telefonia mobile) accessibile in ogni momento e per l’uso esclusivo (→ cifra 9.1), si verifica nel suo complesso una locazione di una parte d’immobile esclusa dall’imposta (con possibilità di opzione).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d’informatica contiene spiegazioni concernenti il trattamento fiscale di altri diritti reali. |
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 15.11.2022; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).