2.1.7 Prestazioni esenti dall’imposta

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.1.7 · Italiano

(art. 23 LIVA)

Secondo l’articolo 23 LIVA sono tra l’altro esenti dall’imposta le seguenti prestazioni:

i.

la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all’estero, eccettuata la messa a disposizione degli stessi per l’uso o il godimento (art. 23 cpv. 2 n. 1 LIVA);

ii.

le prestazioni di servizi eseguite in nome e per conto di terzi da mediatori (rappresentanza diretta) se la prestazione oggetto di mediazione è esente dall’imposta in virtù dell’articolo 23 LIVA oppure è eseguita unicamente all’estero. Se la prestazione oggetto della mediazione è eseguita sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente da imposta soltanto la quota della mediazione concernente le prestazioni all’estero o le prestazioni esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 23 LIVA (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA);

iii.

le operazioni con oro e leghe d’oro nelle forme seguenti (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA):

a.

monete d’oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.3900,

b.

oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:

  • lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, o

  • lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d’artefice registrato in Svizzera,

c.

oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto,

d.

oro greggio o semilavorato, destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami (p. es. provenienti da trattamenti dentistici o da oreficerie [polvere, limatura, trucioli da foratura e tornitura]) e rottami (beni divenuti inutilizzabili per lo scopo originario in seguito a rottura, frantumazione o usura [p. es. vecchi articoli di oreficeria]),

e.

leghe d’oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 % o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino.

[Illustrazione: nell’originale]

Indicazioni sul trattamento fiscale dell’attività di mediazione sono riportate alla cifra 5.10.

Nell’ambito del diritto dell’IVA è applicabile il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 81 cpv. 3 LIVA). Il diritto all’esenzione fiscale di prestazioni eseguite all’estero va provato.

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA; abrogazione dell’art. 107 cpv. 2 LIVA e degli art. 44 e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).