2.1.5.2 Prestazioni di servizi che non soggiacciono all’imposta eseguite all’estero
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 5 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.1.5.2 · Italiano
Se, in base ai principi di definizione del luogo (→ cifra 2.1.3), il luogo di una prestazione di servizi di principio imponibile si trova all’estero, la prestazione – con diritto alla deduzione dell’imposta precedente – non soggiace all’imposta sulle (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero).
Un documento adeguato per le banche per determinare il domicilio o la sede sociale del destinatario estero della prestazione di servizi rispettivamente dell’avente economicamente diritto è rappresentato in particolare dal modulo A previsto dagli articoli 3 e 4 COB e, per gli altri intermediari finanziari, da documenti corrispondenti a questo modulo. Utili a tale fine sono anche i documenti come per esempio il mandato di gestione patrimoniale, il contratto e l’estratto di deposito/custodia o la procura scritta.
Esempio 1
Una banca o un gestore patrimoniale con sede a Lugano esegue prestazioni di gestione patrimoniale per un cliente con sede a Milano (IT).
Il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero (luogo del destinatario; è determinante la sede del destinatario della prestazione; art. 8 cpv. 1 LIVA); la relativa controprestazione non soggiace all’imposta. La banca o il gestore patrimoniale ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle relative spese.
Esempio 2
Una banca o un gestore patrimoniale con sede a Locarno amministra per un cliente con sede a Bellinzona un fondo sito in Toscana (IT).
Il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero (è determinante il luogo del fondo; art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA); la relativa controprestazione non soggiace all’imposta. La banca o il gestore patrimoniale ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle relative spese.
Esempio 3
Una banca o un gestore patrimoniale con sede a Chiasso esegue prestazioni di gestione patrimoniale per un cliente X con sede a Bergamo (IT). La corrispondenza e le fatture per il cliente sono trasmesse allo Studio legale SL di Chiasso (indirizzo: cliente X, Bergamo (IT), c/o Studio legale SL, Chiasso).
Il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero (luogo del destinatario; è determinante la sede del destinatario della prestazione; art. 8 cpv. 1 LIVA); la relativa controprestazione non è soggetta all’imposta. Il fatto che la corrispondenza e le fatture siano trasmesse a un indirizzo postale del cliente in territorio svizzero è irrilevante. La banca o il gestore patrimoniale ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle relative spese.
Se il titolare del conto rispettivamente del deposito non è una singola persona (fisica o giuridica), ma è costituito da più persone, alcune con sede in territorio svizzero e altre all’estero (gestione congiunta di conto o deposito), la relativa controprestazione può essere suddivisa in una parte imponibile e in una parte non soggetta all’imposta, a condizione che la prestazione possa essere suddivisa rispettivamente attribuita in modo preciso (alle persone con sede all’estero e a quelle con sede in territorio svizzero). In caso contrario, la controprestazione complessiva soggiace all’imposta.
Se il titolare del conto rispettivamente del deposito trasferisce la sua sede o il suo domicilio oltre frontiera, le controprestazioni imponibili secondo il principio del luogo del destinatario possono essere ripartite pro rata temporis fra la parte localizzata in territorio svizzero e la parte localizzata all’estero. Se non si effettua alcuna ripartizione, per la prestazione fa stato in ogni caso il luogo di domicilio in vigore al momento dell’emissione della fattura o dell’addebito. Il metodo scelto va applicato dal contribuente per almeno un anno (periodo fiscale).
[Illustrazione: nell’originale] | Per le operazioni di deposito o custodia è considerato luogo del destinatario non il luogo di domicilio dell’avente economicamente diritto né l’indirizzo di notifica, bensì il luogo in cui il contraente (ossia il titolare del deposito) ha la sede della sua attività economica o il suo domicilio. La definizione del luogo del destinatario per le società di domicilio estere figura alla cifra 7. |
Esempio 4
Un cliente con sede a Giubiasco ha stipulato un contratto di gestione patrimoniale con una banca di Bellinzona. A fine aprile il cliente trasferisce il suo domicilio a Varese (IT). Quando a fine anno gli addebita le commissioni di gestione patrimoniale al 31 dicembre, la banca deve imporre la parte di commissioni per il periodo da gennaio ad aprile, mentre la parte di commissioni per il periodo da maggio a dicembre non è soggetta all’imposta (in virtù del trasferimento del domicilio all’estero). Se non è effettua alcuna ripartizione, è determinante il luogo di domicilio al momento dell’addebito, cosicché la commissione di gestione patrimoniale è esente dall’imposta per l’intero anno.