AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.2.2.3 · Italiano
Queste prestazioni non sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA.
a. | Da parte di un mandatario svizzero Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario svizzero per investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione. |
b. | Da parte di un mandatario estero Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario estero per investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione. Di regola dovrebbe trattarsi di una prestazione eseguita dall’estero verso l’estero e, di conseguenza, non soggetta all’imposta (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). Se il mandante ha la sede della sua attività economica in territorio svizzero, nel caso di prestazioni secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA, le prestazioni di servizi eseguite da un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA soggiacciono all’imposta sull’acquisto presso il destinatario della prestazione (→ cifra 2.2). |
[Illustrazione: nell’originale] | Funzione di rappresentanza secondo l’articolo 123 segg. LICol Le prestazioni che i rappresentanti ai sensi dell’articolo 123 segg. LICol rendono nella funzione di rappresentanti alle direzioni dei fondi o alle società di fondi all’estero sono tuttavia escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA anche quando il rappresentante stesso non offre quote di investimenti collettivi di capitale. |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).