5.2.1.5 Offerta
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 7 gennaio 2026
AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.2.1.5 · Italiano
Al 1° gennaio 2020 il concetto di distribuzione ai sensi della legislazione svizzera in materia di investimenti di capitale è stato sostituito da quello generale di offerta. Nell’offerta di quote a investimenti collettivi di capitale rientrano tutte le attività volte al promovimento della vendita di investimenti collettivi di capitale, segnatamente:
i servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi;
l’offerta conformemente all’articolo 3 lettera g LSerFi;
la pubblicità ai sensi dell’articolo 95 capoverso 1 OSerFi.
Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA, l’offerta di quote è esclusa dall’imposta se sono adempite cumulativamente le condizioni secondo la cifra 5.2.1.1.
Si raccomanda la conclusione di un contratto scritto per l’offerta di quote a investimenti collettivi di capitale.
Per la qualifica prestazione di offerta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA è irrilevante il modo in cui è determinata la controprestazione per l’offerta (ad es. percentuale del valore di una transazione oppure per cento o per mille dei ricavi o delle commissioni derivanti dalla transazione).
Sotto il profilo fiscale non si opera alcuna distinzione tra indennità per l’offerta e le commissioni di portafoglio. Più precisamente, l’intera controprestazione riscossa dal mandatario per l’offerta delle quote di fondi d’investimento collettivo, anche se tale indennità è denominata commissione di portafoglio, è esclusa dall’imposta (senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente; → cifra 5.10.6).
Se gli investimenti collettivi di capitale sottostanno alla legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale e figurano nella lista degli investimenti collettivi di capitale della FINMA o della FMA, per la valutazione fiscale non è importante se l’offerta è rivolta esclusivamente a investitori non qualificati o anche a investitori qualificati (art. 10 cpv. 3 e 3ter LICol). In questo caso le indennità per l’offerta (compreso il collocamento) di quote a investimenti collettivi di capitali sono escluse dall’imposta.
Se l’offerta di investimenti collettivi di capitale non viene effettuata su incarico della direzione del fondo, della banca depositaria, della società (SICAV o SAcCol) o dai loro mandatari, ma le quote di investimenti collettivi di capitale vengono, ad esempio, acquistate su richiesta o su iniziativa dell’investitore (ad es. nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti), e se la direzione del fondo, la banca depositaria, la società (SICAV o SAcCol) o i loro mandatari versano un’indennità a tal fine, il trattamento fiscale di tale compenso è basato sul genere della rispettiva prestazione (→ cifre 5.10.1 segg.).
Esempi di compiti relativi all’offerta di investimenti collettivi di capitale esclusi dall’imposta
Genere della prestazione | Genere del compenso |
Emissione e riscatto di quote | Commissione di emissione o di riscatto |
Disbrigo dei movimenti di quote | Commissione di disbrigo |
Offerta (offerta da parte di mandatari o di submandatari in rappresentanza diretta o indiretta) | Controprestazione per l’offerta di investimenti di capitale collettivi |