5.2.1.5 Offerta

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 7 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.2.1.5 · Italiano

Al 1° gennaio 2020 il concetto di distribuzione ai sensi della legislazione svizzera in materia di investimenti di capitale è stato sostituito da quello generale di offerta. Nell’offerta di quote a investimenti collettivi di capitale rientrano tutte le attività volte al promovimento della vendita di investimenti collettivi di capitale, segnatamente:

  • i servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi;

  • l’offerta conformemente all’articolo 3 lettera g LSerFi;

  • la pubblicità ai sensi dell’articolo 95 capoverso 1 OSerFi.

Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA, l’offerta di quote è esclusa dall’imposta se sono adempite cumulativamente le condizioni secondo la cifra 5.2.1.1.

Si raccomanda la conclusione di un contratto scritto per l’offerta di quote a investimenti collettivi di capitale.

Per la qualifica prestazione di offerta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA è irrilevante il modo in cui è determinata la controprestazione per l’offerta (ad es. percentuale del valore di una transazione oppure per cento o per mille dei ricavi o delle commissioni derivanti dalla transazione).

Sotto il profilo fiscale non si opera alcuna distinzione tra indennità per l’offerta e le commissioni di portafoglio. Più precisamente, l’intera controprestazione riscossa dal mandatario per l’offerta delle quote di fondi d’investimento collettivo, anche se tale indennità è denominata commissione di portafoglio, è esclusa dall’imposta (senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente; → cifra 5.10.6).

Se gli investimenti collettivi di capitale sottostanno alla legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale e figurano nella lista degli investimenti collettivi di capitale della FINMA o della FMA, per la valutazione fiscale non è importante se l’offerta è rivolta esclusivamente a investitori non qualificati o anche a investitori qualificati (art. 10 cpv. 3 e 3ter LICol). In questo caso le indennità per l’offerta (compreso il collocamento) di quote a investimenti collettivi di capitali sono escluse dall’imposta.

Se l’offerta di investimenti collettivi di capitale non viene effettuata su incarico della direzione del fondo, della banca depositaria, della società (SICAV o SAcCol) o dai loro mandatari, ma le quote di investimenti collettivi di capitale vengono, ad esempio, acquistate su richiesta o su iniziativa dell’investitore (ad es. nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti), e se la direzione del fondo, la banca depositaria, la società (SICAV o SAcCol) o i loro mandatari versano un’indennità a tal fine, il trattamento fiscale di tale compenso è basato sul genere della rispettiva prestazione (→ cifre 5.10.1 segg.).

Esempi di compiti relativi all’offerta di investimenti collettivi di capitale esclusi dall’imposta

Genere della prestazione

Genere del compenso

Emissione e riscatto di quote

Commissione di emissione o di riscatto

Disbrigo dei movimenti di quote

Commissione di disbrigo

Offerta (offerta da parte di mandatari o di submandatari in rappresentanza diretta o indiretta)

Controprestazione per l’offerta di investimenti di capitale collettivi