10.5.1 Amministrazione di immobili di terzi
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 17 · n. 10.5.1 · Italiano
Valgono le disposizioni generali in materia di rappresentanza (art. 20 cpv. 2 LIVA). In deroga alle medesime, le fatture per le prestazioni necessarie all‘ordinaria manutenzione di un immobile (acquisto di olio combustibile, pulizia dei vani scala, lavori di giardinaggio ecc.) che il prestatore indirizza all’amministrazione immobiliare non sottostanno ad alcuna prescrizione d‘ordine formale riguardo all‘intestazione. Si ha tuttavia una situazione di rappresentanza solamente se sussiste un corrispondente mandato scritto e se le prestazioni acquistate sono allibrate nella contabilità immobiliare del rappresentato (proprietario).
Se per contro l’amministrazione immobiliare acquista presso terzi prestazioni per sé stessa, queste prestazioni vanno contabilizzate nella contabilità dell’amministrazione immobiliare. In caso di rifatturazione si tratta quindi di una prestazione propria dell’amministrazione immobiliare imponibile all‘aliquota determinante.