5.2.1 Opzione per l’intero edificio

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 17 · n. 5.2.1 · Italiano

Se si opta per la vendita dell’intero edificio, va imposto all’aliquota normale il prezzo di vendita senza il valore del terreno. Questa possibilità di opzione sussiste anche se fino a quel momento l’alienante contribuente non ha utilizzato, o ha utilizzato solo in parte, l’edificio per prestazioni imponibili. In tal caso può essere effettuata un’eventuale correzione dell’imposta precedente (sgravio fiscale successivo ai sensi dell’art. 32 LIVA). I costi gravati d’imposta precedente sorti con l’acquisto e l’urbanizzazione del terreno sono reputati costi d’investimento per l’edificio e vanno inclusi nel calcolo della correzione dell’imposta precedente (sgravio fiscale successivo giusta l’art. 32 LIVA). Nella determinazione del valore attuale va considerato un ammortamento annuo del 5 %.

[Illustrazione: nell’originale]

In merito allo sgravio fiscale successivo e alla relativa procedura si rimanda all’info IVA “Modifiche d’utilizzazione“.