9.9 Discariche

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 28 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 17 · n. 9.9 · Italiano

La messa a disposizione di un fondo per il riempimento a titolo oneroso con materiale di scavo non inquinato o con rifiuti (p. es. fanghi di decantazione o scarti di materiale di costruzione) costituisce la concessione di un diritto che soggiace all’imposta (art. 3 lett. e LIVA). Il luogo di questa prestazione di servizi è retto dall’articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA (luogo del fondo). Se tale diritto è intavolato a registro fondiario, la concessione di tale diritto reale è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA; l’opzione per l’imposizione è possibile).

La presa a carico e il deposito a titolo oneroso di materiale fornito da terzi rappresentano una prestazione di smaltimento che soggiace all’imposta. Il luogo di questa prestazione di servizi è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario).

La messa a disposizione a titolo oneroso di un fondo (di regola non edificato) per lo sfruttamento temporaneo di una discarica – il fondo dovendo essere ripristinato allo stato originario – costituisce una locazione di un fondo esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA; l’opzione per l’imposizione è possibile).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche contiene ulteriori informazioni in merito.