9.8 Estrazione di risorse naturali
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 28 settembre 2026
AFC · Info IVA settore 17 · n. 9.8 · Italiano
La messa a disposizione di un fondo per l’estrazione a titolo oneroso di risorse naturali (p. es. sabbia, ghiaia, pietrame o pietrisco) costituisce, anche in caso di ripristino della situazione precedente, la concessione di un diritto (diritto di estrazione; prestazione di servizi secondo l’art. 3 lett. e LIVA) che soggiace all’imposta. Il luogo di questa prestazione di servizi è retto dall’articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA (luogo del fondo). Se tale diritto è intavolato a registro fondiario, la concessione di tale diritto reale è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA; l’opzione per l’imposizione è possibile).
Se il detentore del diritto d’estrazione accorda a terzi, a titolo oneroso, la possibilità di estrarre un certo quantitativo di risorse naturali, vi è una fornitura imponibile all’aliquota normale.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche contiene ulteriori informazioni in merito. |