1.2.1.2 Emolumenti, contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera l LIVA
Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai
In vigore · Stato dal 4 settembre 2020
AFC · Info IVA settore 18 · n. 1.2.1.2 · Italiano
(art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA)
Se avvocati o notai esercitano in virtù di un mandato ufficiale la funzione di tutori, curatori o assistenti, le indennità che ricevono a tal fine costituiscono flussi finanziari provenienti da attività sovrane e, di conseguenza, sono considerate non controprestazioni. Altrettanto vale per le indennità corrisposte a giudici istruttori straordinari e/o presidenti di tribunale straordinari (e funzioni analoghe), come pure ad amministratori e liquidatori in procedimenti di esecuzione forzata.
I costi legati alle attività sovrane, che rientrano quindi nell’ambito non imprenditoriale e sono attribuibili direttamente, non legittimano la deduzione dell’imposta precedente.
[Illustrazione: nell’originale] | In relazione a un’eventuale correzione della deduzione dell’imposta precedente per attività sovrane si rimanda alle spiegazioni della cifra 4.1. |
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Oggetto dell’imposta e le info info IVA concernenti i settori Collettività pubbliche e Uffici di esecuzione e fallimenti contengono ulteriori delucidazioni sulle attività sovrane. |
Esempio
Oltre alla sua consueta attività di consulenza a favore della clientela, uno studio legale contribuente svolge regolarmente mandati di amministratore straordinario in procedure di fallimento. La consulenza prestata dallo studio legale rientra nell’ambito imprenditoriale. Per contro, l’attività sovrana di amministratore straordinario in procedimenti di fallimento non rientra nell’ambito imprenditoriale. Lo studio legale è quindi attivo in ambito sia imprenditoriale sia non imprenditoriale.