C.3.2 Contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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I contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua non sono considerati controprestazione ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera c LIVA e comportano per il destinatario una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Spiegazioni dettagliate sulle tasse dei fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti si trovano nella cifra D.2.2.