C.3.4 Contributi all’interno di una collettività pubblica
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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I contributi o l’eventuale copertura del disavanzo da parte di un S a un altro S all’interno della medesima collettività pubblica non sono considerati sussidi ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA, ragion per cui non occorre ridurre la deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 1 LIVA.
Esempio 1
Il S «Piscine coperte» ha chiuso l’anno corrente in perdita. Questa viene coperta a fine anno con i mezzi finanziari della cassa comune. Questa copertura del disavanzo non comporta una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Esempio 2
Il S «Immobili» ristruttura un edificio in suo possesso, che viene dato in locazione con opzione (art. 22 cpv. 1 LIVA) a un terzo indipendente. Gli investimenti necessari vengono coperti con i mezzi finanziari della cassa comune. Questo contributo non comporta una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Non si è in presenza di contributi all’interno di una collettività pubblica se viene eseguita un’attività sovrana o una prestazione concreta in contropartita.
Modifica della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).