C.3.3 Conferimenti alle imprese
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 22 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · C.3.3 Conferimenti alle imprese · Italiano
I flussi di mezzi finanziari di una collettività pubblica si qualificano come conferimenti a un’impresa conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera e LIVA se, in cambio della liberalità, la collettività pubblica ottiene una partecipazione (economica) (mera ristrutturazione della sostanza). Si ha pertanto un conferimento se
la collettività pubblica che versa il contributo iscrive questo conferimento nel suo elenco delle partecipazioni e non intende ammortizzarlo a breve; e
al momento della ricezione, il beneficiario del contributo non lo contabilizza come entrata nel conto economico (ad es. ricavo straordinario), bensì lo contabilizza nel capitale proprio.
Segue un esempio relativo alla distinzione tra un conferimento a un’impresa e i sussidi e altri contributi di diritto pubblico (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA; → cifra C.3.1):
Esempio
Il neocostituito istituto di diritto pubblico incaricato della gestione del centro congressi riceve dalla sua «collettività pubblica madre» i seguenti mezzi finanziari in relazione alla sua attività:
capitale di dotazione, che viene utilizzato per ristrutturare l’edificio che ha rilevato. La collettività pubblica madre adegua di conseguenza l’entità della sua partecipazione nel suo specchietto delle partecipazioni. Tale capitale di dotazione è un conferimento alle imprese ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera e LIVA. Avendo ricevuto il capitale di dotazione, l’istituto non deve ridurre la deduzione dell’imposta precedente sui costi di ristrutturazione;
importo forfetario non rimborsabile senza una prestazione concreta in contropartita. Questo importo forfetario viene utilizzato dall’istituto per ristrutturare l’edificio che ha rilevato. Il contributo non comporta alcuna modifica nell’elenco delle partecipazioni della collettività pubblica madre. Il contributo viene iscritto come ricavo straordinario nel conto economico dell’istituto incaricato della gestione del centro congressi. Si tratta perciò di un sussidio (attribuibile a un oggetto) conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA che per l’istituto comporta una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente dovuta (art. 33 cpv. 2 LIVA);
contributo per coprire il suo disavanzo d’esercizio. Questo contributo sostiene l’attività commerciale dell’istituto incaricato della gestione del centro congressi. Si tratta perciò di un sussidio conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA che per l’istituto comporta una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente dovuta (art. 33 cpv. 2 LIVA);
diritto di superficie annuo con interessi agevolati, che sostiene l’attività commerciale dell’istituto incaricato della gestione del centro congressi. Si tratta perciò di un sussidio ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA che per l’istituto comporta una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente dovuta (art. 33 cpv. 2 LIVA).
Modifica della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).