2.3.5 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente mediante «imposizione tacita» dei sussidi

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.5 · Italiano

Per ragioni di semplificazione, è possibile operare la riduzione della deduzione dell’imposta precedente mediante «imposizione tacita» dei sussidi all’aliquota normale vigente al momento del versamento del sussidio (attualmente l’8,1 % di 108,1 %). Nella fattispecie non si tratta però di un’imposizione del sussidio, ma di un calcolo semplificato della riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Nel rendiconto IVA il sussidio ricevuto (= 108,1 %) non deve essere dichiarato alla cifra 200, bensì alla cifra 900 e la riduzione della deduzione dell’imposta precedente alla cifra 420. Poiché non si tratta di un’imposizione del sussidio, non è consentito menzionare l’imposta nella documentazione vincolante per entrambe le parti.

L’applicazione di questa semplificazione non richiede alcuna autorizzazione speciale dell’AFC. La semplificazione va però applicata per almeno un periodo fiscale o un esercizio commerciale.

[Illustrazione: nell’originale]

Nel caso di sussidi erogati per la copertura del disavanzo d’esercizio (→ cifra 2.3.3) e di altri sussidi (→ cifra 2.3.4) va tenuto presente che all’inizio e alla fine dell’applicazione dell’«imposizione tacita» sul valore attuale degli investimenti occorre effettuare una correzione analoga a quella relativa a una modifica d’utilizzazione. La correzione così calcolata deve essere dichiarata alla cifra 420 del rendiconto IVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sul calcolo della modifica d’utilizzazione sono riportate nell’info IVA Modifiche d’utilizzazione.

Esempio
Un agricoltore rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento e opta per l’imposizione di tutte le forniture della sua produzione naturale che sono escluse dall’imposta. L’agricoltore realizza annualmente le seguenti cifre d’affari e ha le seguenti entrate:

Ricavi prodotti naturali (IVA esclusa)

CHF

180 000

90 %

Pagamenti diretti (sussidi)

CHF

20 000

10 %

L’agricoltore riduce la deduzione dell’imposta precedente del 10 % in misura proporzionale.

Nel 2025 viene costruito un nuovo edificio amministrativo per 800 000 franchi più 64 800 franchi (IVA 8,1 %). Per il calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente, nel 2025 l’agricoltore applica la semplificazione, che determina una riduzione della deduzione dell’imposta precedente di 1498,60 franchi (8,1 % di CHF 20 000 [108,1 %]).

Nel 2026 le imposte precedenti dovute saranno ancora più basse, per cui l’agricoltore non applica più la semplificazione e torna a effettuare la riduzione al 10 % in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e la cifra d’affari complessiva (→ cifra 2.3.3).

Il passaggio dall’«imposizione tacita» a un altro metodo di riduzione determina una correzione analoga a quella di una modifica d’utilizzazione, che deve essere calcolata nel modo seguente:

Investimento nel 2025, IVA escl.

CHF

800 000

Riduzione valore attuale 5 % (art. 31 cpv. 3 LIVA)

CHF

- 40 000

Valore attuale determinante nel 2026

CHF

760 000

Di cui 8,1 % IVA

CHF

61 560

Riduzione della deduzione dell’imposta precedente 10 %

CHF

6 156

Oltre alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente sulle imposte precedenti del 2026, nel rendiconto del quarto trimestre 2026, alla cifra 420 del rendiconto, si dovrà dichiarare anche la correzione di 6156 franchi.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).