4.18.3 Organizzazione di manifestazioni di formazione

Info IVA per settore 20 · Formazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 20 · n. 4.18.3 · Italiano

Le seguenti spiegazioni sono indirizzate in particolare

di manifestazioni di formazione quali congressi, seminari, conferenze, corsi, workshop ecc., di seguito riassunte sotto il termine «manifestazioni».

Sono considerate prestazioni di servizi degli organizzatori di manifestazioni le prestazioni che servono soprattutto a rendere possibile una manifestazione, per esempio le seguenti prestazioni eseguite in relazione alla tenuta di un evento:

  • allestimento di concetti, programmi del giorno, programmi quadro e di accompagnamento;

  • trattative con conferenzieri e sponsor;

  • lavori di segretariato, pubblicazione dell’evento, modalità d’iscrizione, incasso, tenuta della contabilità;

  • predisposizione dell’infrastruttura;

  • elaborazione di corsi e di compiti d’esame;

  • attività come direttore del corso.

Le seguenti prestazioni di servizi possono a loro volta essere incluse, ma di per sé non sono considerate prestazioni di servizi degli organizzatori di manifestazioni:

  • locazione di sale e beni;

  • fornitura di stampati;

  • prestazioni pubblicitarie;

  • attività di conferenziere;

  • prestazioni della ristorazione e di alloggio;

  • prestazioni di trasporto;

  • prestito di personale;

  • prestazioni culturali e turistiche come teatro, concerti, manifestazioni sportive;

  • tenuta della contabilità aziendale e controlling per un promotore di manifestazioni.

[Illustrazione: nell’originale]

Le prestazioni di servizi degli organizzatori di manifestazioni sono considerate eseguite nel luogo in cui il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività economica (art. 8 cpv. 1 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni su determinate prestazioni di servizi di natura organizzativa escluse dall’imposta, ad esempio in relazione alla tenuta di esami, figurano alle cifre 4.18.1 e 4.18.2.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 4.18.3.1 Promotore
  2. 4.18.3.2 Organizzatore