4.8.1 Prestazioni di alloggio in internati e case per studenti

Info IVA per settore 20 · Formazione

In vigore · Stato dal 18 marzo 2022

AFC · Info IVA settore 20 · n. 4.8.1 · Italiano

L’alloggio (pernottamento senza prima colazione) in internati, convitti, case per apprendisti e studenti ecc., ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA, è escluso dall’imposta se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • il ciclo di formazione dura almeno 1 anno (2 semestri), senza interruzione. Le vacanze scolastiche non sono considerate come interruzione;

  • durante il ciclo di formazione l’allievo abita ininterrottamente nel centro di formazione (internato, convitto, casa per apprendisti o studenti ecc.). Non sono considerate un’interruzione le assenze durante vacanze, fine settimana, periodi di pratica previsti dalla scuola o a causa di soggiorni in ospedali.

La prima colazione è imponibile all’aliquota normale.

[Illustrazione: nell’originale]

Se le suddette due condizioni non sono soddisfatte cumulativamente, l’alloggio, compresa l’eventuale prima colazione, è considerato prestazione del settore alberghiero ed è pertanto imponibile all’aliquota speciale.

Di conseguenza, sono imponibili le prestazioni di alloggio di persone durante i cicli di formazione inferiori a 1 anno o che comportano un’interruzione.

Se i costi di pensione (alloggio, vitto, assistenza) sono fatturati forfetariamente – senza i costi di formazione& – per il calcolo dell’imposta si può scegliere tra due metodi.

  • Calcolo effettivo della quota di alloggio e della quota di vitto: le quote per l’alloggio, da un lato, e le altre prestazioni imponibili all’aliquota normale (soprattutto vitto), dall’altro, possono essere determinate con calcoli dettagliati. La quota del vitto è imponibile all’aliquota normale, la quota di alloggio è esclusa dall’imposta o imponibile all’aliquota speciale (prestazione di alloggio incl. prima colazione) ([Illustrazione: nell’originale] anche cifra 3.4).

  • Determinazione forfetaria della quota di alloggio e della quota di vitto:

    • con una valutazione approssimativa, i costi compresi nella retta della pensione per l’alloggio, esclusa dall’imposta (incl. l’eventuale assistenza) possono essere calcolati in ragione del 50 % della retta della pensione. Il rimanente 50 % è imponibile all’aliquota normale.

    • In caso di alloggio imponibile all’aliquota speciale trova applicazione il forfait per gli arrangiamenti pensione completa (65 % all’aliquota speciale, 35 % all’aliquota normale; (→ info IVA Albergheria e ristorazione).

[Illustrazione: nell’originale]

Se i costi di formazione, inclusi i costi di pensione, sono fatturati insieme, forfetariamente, tutte le prestazioni possono essere trattate insieme come combinazione di prestazioni ai sensi della cifra 3.4 a condizione che una prestazione sia preponderante (70 % e più).