3.2.1 Prestazioni di servizi per le quali è determinante il luogo dell’effettivo svolgimento dell’attività
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 23 · n. 3.2.1 · Italiano
Le prestazioni culturali, artistiche, di intrattenimento e analoghe, rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse, sono considerate eseguite nel luogo in cui le rispettive attività sono effettivamente svolte (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).
Esempio 1
Un tenore domiciliato all’estero è scritturato per la trasposizione cinematografica dell’opera lirica «Allegretto» le cui riprese si svolgono in differenti località della Svizzera. Durante il suo soggiorno sul territorio svizzero il tenore si esibisce anche dal vivo dinanzi a un pubblico. Entrambi i cachet ottenuti dal tenore costituiscono controprestazioni per prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero. La scritturazione per il film «Allegretto» – contrariamente a quella per i concerti – non costituisce una prestazione di servizi eseguita direttamente al pubblico ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA e soggiace quindi all’imposta. Ciò può comportare, all’occorrenza, l’assoggettamento del tenore.
Esempio 2
La fotomodella Patricia Hansson svolge un’attività lucrativa indipendente e abita in Svizzera. Viene scritturata per la sfilata di moda «Haute Couture Parisienne» a Parigi (F). La sua esibizione non è considerata una prestazione di servizi culturale ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA e sarebbe imponibile se si svolgesse sul territorio svizzero. Ma poiché in quest’ambito si considera luogo della prestazione di servizi quello in cui la rispettiva attività è effettivamente svolta – nel caso in esame all’estero –, la controprestazione percepita dalla fotomodella non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Esempio 3
Il gruppo musicale rock M si esibisce in un concerto all’Hallenstadion di Zurigo. L’evento può essere seguito anche in streaming. È esclusa dall’imposta la vendita di biglietti d’entrata da parte dell’organizzatore residente sul territorio svizzero per la partecipazione al concerto in loco secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA. Il luogo della prestazione dipende da quello in cui l’attività viene effettivamente svolta (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA). Tuttavia, la vendita di diritti di accesso allo streaming online, considerata una prestazione di servizi in materia d’informatica, è imponibile e sottostà al principio del luogo del destinatario ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA.
[Illustrazione: nell’originale] | Nel caso di prestazioni per le quali è possibile sia una partecipazione online che in loco (offerte di prestazioni di servizi ibride), il luogo di tali prestazioni viene determinato in base alle spiegazioni contenute nell’info IVA Luogo della prestazione. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).