4.1 Calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente nonché della correzione della deduzione dell’imposta precedente su tutte le spese e tutti gli investimenti in proporzione alla cifra d’affari complessiva

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 23 · n. 4.1 · Italiano

Esempio
Nell’esempio della compagnia teatrale illustrato alla cifra 3.4, il cassiere dell’associazione effettua la necessaria riduzione e correzione della deduzione dell’imposta precedente. È considerato opportuno correggere la deduzione di tutte le imposte precedenti in proporzione alla cifra d’affari complessiva. In base al trattamento fiscale delle varie prestazioni risulta il seguente calcolo dell’imposta dovuta e della relativa chiave di riparto determinante:

Genere della prestazione/entrate

Importo in CHF

Totale prestazioni I - III, che non comportano né una correzione né una riduzione della deduzione dell’imposta precedente1)

300 000

94,49 %

Totale prestazioni IV, che comportano una correzione della deduzione dell’imposta precedente1)

17 500

5,51 %

(di 317 500)

Totale intermedio delle prestazioni (determinante per la correzione della deduzione dell’imposta precedente basata sulla cifra d’affari)

317 500

100,00 %

Totale entrate V (non controprestazioni che comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente2))

42 500

10,63 %

(di 400 000)

Totale entrate VI (non controprestazioni che non comportano alcuna correzione o riduzione della deduzione dell’imposta precedente3))

  40 000

Totale (determinante per la riduzione della deduzione dell’imposta precedente)

400 000

100,00 %

1)

La deduzione dell’imposta precedente per i cachet di spettacoli all’estero è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se tali spettacoli fossero eseguiti sul territorio svizzero e si fosse potuto optare per la loro imposizione secondo l’articolo 22 LIVA (art. 29 cpv. 1bis LIVA).

2)

I contributi di diritto pubblico comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente in virtù dell’articolo 33 capoverso 2 LIVA. Poiché nel presente caso si tratta di contributi a sostegno dell’intera associazione e che non sono attribuibili ad un determinato settore d’attività, la riduzione viene calcolata secondo la chiave di riparto basata sulla cifra d’affari (art. 75 cpv. 3 OIVA).

3)

In mancanza di prestazione, l’ottenimento di doni non è considerato controprestazione e, ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 LIVA, non comporta la riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Tuttavia, secondo l’articolo 75 capoverso 3 OIVA questi devono essere inclusi nella chiave di riparto della cifra d’affari determinante. I donatori interessati vengono menzionati nei programmi soltanto in forma neutra (→ info IVA Sussidi e doni).

In una prima fase, l’imposta precedente va quindi ridotta, in ragione del 10,63 %, quota corrispondente alla chiave di riparto calcolata. La deduzione dell’imposta precedente rimanente va successivamente corretta del 5,51 %. Ipotizzando un’imposta precedente di 7200 franchi sulle spese, si ottiene il seguente risultato (tutti gli importi s’intendono in CHF):

Totale dell’imposta precedente sulle spese

7200

dedotta una riduzione del 10,63 % dell’imposta precedente (cifra 420 del rendiconto)

- 765

Totale intermedio

6435

dedotta una correzione del 5,51 % (cifra 415 del rendiconto)

- 355

Imposta precedente deducibile

6080

In casi simili, va anche esaminato se il metodo della correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in proporzione alla cifra d’affari complessiva (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente) o quello della correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in proporzione alla cifra d’affari complessiva epurata (→ cifra 4.2) conducano a un risultato corretto.

[Illustrazione: nell’originale]

Le info IVA Oggetto dell’imposta, Sussidi e doni e Deduzione dell’imposta precedente contengono maggiori informazioni sul trattamento IVA previsto per i contributi dei membri, i sussidi e le non controprestazioni come pure sulle relative conseguenze per la deduzione dell’imposta precedente sono riportate.