8.2.3.2.1 Coproduzioni fra società di produzione cinematografica aventi sede sul territorio svizzero e all'estero

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 23 · n. 8.2.3.2.1 · Italiano

Quando i film sono coprodotti con società di produzione aventi sede all’estero (coproduzioni), che in cambio dei loro pagamenti in denaro (semplici prestazioni finanziarie o pagamenti compensativi) acquisiscono i diritti di utilizzazione, vale quanto segue ai fini dell’IVA:

  • i pagamenti in denaro che il coproduttore estero effettua al produttore con sede sul territorio svizzero non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Il contratto fra le parti deve tuttavia precisare che i diritti acquisiti sono ceduti a un destinatario domiciliato all’estero;

  • viceversa, i pagamenti in denaro che il coproduttore con sede sul territorio svizzero effettua a una società di produzione estera per acquisire i diritti soggiacciono all’imposta sull’acquisto, nella misura in cui la società di produzione estera non è iscritta nel registro dei contribuenti IVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Per informazioni sul luogo della prestazione vedi la cifra 3.2. Maggiori delucidazioni in merito all’imposta sull’acquisto sono riportate nell'omonima info IVA.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.