11.2 Mediazione di sportivi
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 24 · n. 11.2 · Italiano
Le prestazioni di mediazione di sportivi e di squadre (p. es. nell’ambito del trasferimento di uno sportivo) eseguite da mediatori (agenti o rappresentanti), ossia da persone che agiscono in nome e per conto di terzi, sono imponibili all’aliquota normale (ossia la mediazione di un giocatore, svizzero o estero, da un club svizzero a un altro club svizzero è imponibile) se non sono eseguite a un destinatario all’estero.
Ai sensi dell’IVA è considerato mediatore unicamente colui che, da un lato, può provare di agire in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato (p. es. giocatore di calcio) e, dall’altro, comunica al destinatario (p. es. club) il fatto che agisce in nome e per conto di un terzo o la cui qualità di mediatore risulta dalle circostanze.
La mediazione in quanto tale costituisce una prestazione di servizi retta dal principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Il mediatore deve pertanto imporre, all’occorrenza, unicamente la commissione che riceve e non l’importo della prestazione di servizi oggetto della mediazione (rappresentanza diretta).
Se si presenta nei confronti di terzi come prestatore, il rappresentante di sportivi o di squadre deve imporre la prestazione complessiva e non soltanto la commissione.
Esempi
Un club svizzero acquista un giocatore di calcio da un club spagnolo. La controprestazione di 400 000 franchi è versata, secondo contratto, a un rappresentante domiciliato in territorio svizzero che si presenta nei confronti di terzi come prestatore. Per il rappresentante tale importo è imponibile all’aliquota normale.
Un club italiano mette temporaneamente a disposizione (prestito) di un club svizzero un giocatore di calcio. L’operazione è svolta dall’agente del calciatore che agisce in nome e per conto del club italiano. Secondo il contratto, il club svizzero versa all’agente 300 000 franchi destinati al club italiano e 30 000 franchi destinati all’agente stesso a titolo di commissione.
a. | Se l’agente è domiciliato all’estero e non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA: il club svizzero deve dichiarare nel suo rendiconto IVA (alla cifra 382) l’importo di 330 000 franchi (300 000 + 30 000) quale acquisto di prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA); | |
b. | Se l’agente è domiciliato in territorio svizzero: il club svizzero deve dichiarare nel suo rendiconto IVA (alla cifra 382) unicamente l’importo di 300 000 franchi (versamento al club italiano) a titolo d’imposta sull’acquisto. Per contro, i 30 000 franchi sono imponibili all’aliquota normale presso l’agente se non è esentato dall’assoggettamento. |
[Illustrazione: nell’originale] | In merito al diritto alla deduzione dell’imposta precedente, all’esclusione di tale diritto e alla correzione della deduzione dell’imposta precedente vedi le cifre 4–7. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.