11.1 Trasferimenti, riscatti di contratti e prestiti di sportivi
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 24 · n. 11.1 · Italiano
I trasferimenti, i riscatti di contratti e i prestiti di sportivi costituiscono delle prestazioni di servizi (cessione di diritti immateriali) imponibili all’aliquota normale. Il luogo di queste prestazioni di servizi è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario). Simili prestazioni sono imponibili all’aliquota normale se sono eseguite da un’impresa con sede in territorio svizzero a un’altra impresa con sede in territorio svizzero (club sportivi, federazioni sportive e altre persone giuridiche o fisiche), indipendentemente dalle modalità di finanziamento del trasferimento, riscatto di contratto o prestito. In caso di scambio di giocatori tra due imprese (compensazione), entrambi i contraenti effettuano la loro propria prestazione (→ cifra 9.10).
Esempio 1
Un giocatore è trasferito da un club svizzero a un altro club svizzero. L’importo relativo al trasferimento ammonta a 100 000 franchi. Per il club cedente si tratta di una cifra d’affari imponibile all’aliquota normale.
Se l’impresa assuntrice (acquirente) ha la sua sede all’estero e l’impresa cedente (venditore) in territorio svizzero, per quest’ultima si tratta di una prestazione di servizi eseguita all’estero che non soggiace all’imposta. Tali entrate vanno tuttavia dichiarate nel rendiconto IVA (alla cifra 200), ma possono essere dedotte integralmente alla cifra 221 dello stesso rendiconto.
Esempio 2
Un club estero riscatta presso un club svizzero il contratto di un giocatore di disco su ghiaccio. L’importo del riscatto ammonta a 500 000 franchi. Per il club svizzero si tratta di una cifra d’affari realizzata all’estero che non soggiace all’imposta, ma che va comunque dichiarata nel rendiconto IVA alla cifra 200 e può essere dedotta integralmente alla cifra 221.
Il prestito di un giocatore effettuato da un club estero non iscritto nel registro dei contribuenti IVA a un’impresa in territorio svizzero è per quest’ultima un acquisto di una prestazione di servizi che soggiace all’imposta sull’acquisto. Questo acquisto va dichiarato e imposto nel rendiconto IVA dall’impresa in territorio svizzero (imposta sull’acquisto; → cifra 2.8).
Esempio 3
Un giocatore di calcio è prestato a un club svizzero da un club francese non iscritto nel registro dei contribuenti IVA. L’importo versato dal club svizzero al club francese ammonta a 200 000 franchi. Il club svizzero deve dichiarare questo importo nel rendiconto IVA come acquisto di una prestazione di servizi da un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA.
[Illustrazione: nell’originale] | In merito al diritto alla deduzione dell’imposta precedente, all’esclusione di tale diritto e alla correzione della deduzione dell’imposta precedente vedi le cifre 4–6. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.