19.2.2 Procedura facoltativa di pagamento semplificato dell’IVA per gli sportivi con domicilio all’estero che partecipano a manifestazioni sportive
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 26 maggio 2026
AFC · Info IVA settore 24 · n. 19.2.2 · Italiano
La registrazione di sportivi con domicilio all’estero ai fini della riscossione dell’IVA comporta un certo onere amministrativo; ad esempio, per l’iscrizione nel registro svizzero dei contribuenti IVA, la designazione di un rappresentante fiscale domiciliato in territorio svizzero e il rendiconto periodico all’AFC, la cancellazione dal registro dei contribuenti.
La procedura semplificata è facoltativa per i promotori e prevede che gli sportivi con domicilio all’estero possano incaricare il promotore di versare all’AFC l’imposta dovuta dagli sportivi. Questo modo di procedere è ammesso soltanto se gli sportivi, oltre ai premi d’ingaggio o in denaro, non realizzano sul territorio svizzero cifre d’affari provenienti da prestazioni di altro genere (ad es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazione, vendita di articoli per i fan).
Se si applica questa procedura semplificata, gli sportivi devono comunicare ai promotori che adempiono le condizioni per l’assoggettamento all’IVA svizzera e i promotori devono versare all’AFC l’imposta dovuta dagli sportivi, ad esempio indicandolo sul giustificativo dei premi d’ingaggio o in denaro o su altri documenti (ad es. «IVA svizzera pagata dal promotore per gli sportivi con domicilio all’estero»). Tale procedura non è ammessa per gli sportivi con domicilio all’estero che, al momento del versamento del premio in denaro, non hanno raggiunto il limite della cifra d’affari determinante ai fini dell’assoggettamento o quelli già iscritti nel registro svizzero dei contribuenti IVA che presentano personalmente il rendiconto IVA all’AFC. L’applicazione di questa procedura permette di ridurre l’onere amministrativo menzionato in precedenza per gli sportivi con domicilio all’estero.
Ai fini del pagamento dell’imposta, i promotori devono comunicare all’AFC tramite l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’AFC i premi d’ingaggio e in denaro (importo lordo, comprese le spese fatturate agli sportivi) dovuti agli sportivi assoggettati con domicilio all’estero. Alla manifestazione viene quindi attribuito un numero di rendiconto separato, con il quale devono essere dichiarate unicamente le controprestazioni versate agli sportivi. L’AFC fattura poi ai promotori l’IVA dovuta dagli sportivi assoggettati all’imposta con domicilio all’estero.
Di principio, i promotori possono dedurre a titolo d’imposta precedente, nello stesso periodo di rendiconto, l’imposta pagata, tenendo conto del coefficiente d’imposta precedente. Il suddetto modulo va inoltrato all’AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 71 LIVA; metodo di rendiconto effettivo: trimestre; metodo delle aliquote saldo: semestre [art. 35 cpv. 1 LIVA] oppure rendiconto annuale [art. 35a LIVA]) in cui ha luogo la manifestazione.
I promotori non rispondono dei crediti fiscali degli sportivi. Se i promotori non versano l’IVA all’AFC, quest’ultima si riserva la facoltà di esigere che l’imposta dovuta sia pagata dagli sportivi. Anche con la procedura di pagamento semplificato dell’imposta da parte dei promotori, l’assoggettamento degli sportivi permane. Se non fanno versare ai promotori tutte le imposte dovute, gli sportivi devono annunciarsi all’AFC.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35 e 35a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).