1.3.1 Panoramica
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.3.1 · Italiano
Per ogni transazione effettuata sulla piattaforma occorre verificare in modo autonomo se il gestore della piattaforma facilita la fornitura di beni secondo l’articolo 20a capoverso 1 LIVA ed è quindi considerato fornitore della prestazione. Con «facilitare» si intende l’utilizzo di una piattaforma con l’obiettivo di mettere in contatto venditore e acquirente, in modo che questi possano concludere un contratto attraverso la piattaforma.
Le condizioni per l’applicazione dell’articolo 20a capoverso 1 LIVA sono le seguenti:
la transazione da valutare è una vendita di beni ai sensi dell’articolo 3 lettera d numero 1 LIVA (→ cifra 1.3.2);
il gestore della piattaforma mette in contatto il venditore e l’acquirente attraverso una piattaforma elettronica (→ cifra 1.3.3); e
la vendita è conclusa su questa piattaforma (→ cifra 1.3.4).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).