1.3.4 Conclusione del contratto sulla piattaforma

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.3.4 · Italiano

Per la conclusione di un contratto sulla piattaforma solitamente il venditore pubblica un’offerta di vendita per un bene. Gli interessati esaminano l’offerta sulla piattaforma e avviano il processo di acquisto o, in caso di un’asta, presentano un’offerta di acquisto. Se tale processo di acquisto o se l’aggiudicazione in occasione dell’asta si svolge sulla piattaforma, il contratto è considerato concluso sulla piattaforma. Il fatto che il venditore debba eventualmente confermare la conclusione del contratto non cambia nulla al riguardo.

Se elementi essenziali del contratto d’acquisto (ad es. la quantità dei beni ordinati o il prezzo) vengono successivamente definiti direttamente tra venditore e acquirente, il contratto non è considerato concluso sulla piattaforma.

Se il processo d’ordinazione coinvolge più piattaforme e diversi gestori di piattaforme, è considerato fornitore della prestazione nei confronti dell’acquirente soltanto il gestore della piattaforma attraverso la quale viene ultimato il processo d’ordinazione. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20a LIVA, è irrilevante se la fornitura fisica dei beni (trasporto) è organizzata o effettuata dallo stesso gestore.

Esempio 1
La piattaforma MusicaPerTe è nota tra gli appassionati di musica. Offre dischi in vinile per ogni gusto e per ogni budget. Gli utenti si registrano sulla piattaforma dove possono vendere i propri dischi o acquistare quelli di altri utenti. I dischi possono essere prenotati cliccando sul pulsante «Acquista». L’acquirente riceve un «riepilogo dell’ordine» contenente una stima delle spese di spedizione e di altri costi. Per concludere l’ordine, l’acquirente deve accettare il riepilogo tramite un clic. In questo momento, il contratto è considerato concluso attraverso la piattaforma. Il fatto che le spese della fornitura definitive non siano note non cambia nulla al riguardo. Il gestore dell’interfaccia elettronica è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA.

Esempio 2
La piattaforma CostruisciQualcosa.ch consente di ricevere offerte per materiali da costruzione. La piattaforma è molto apprezzata dalle imprese di costruzione perché facilita il confronto dei prezzi. Dopo aver selezionato un’offerta, l’impresa di costruzione interessata contatta direttamente l’altra parte per negoziare i dettagli (prezzo, inclusi eventuali sconti, quantità, data di consegna ecc.). La fattura viene pagata direttamente all’offerente.

Il gestore dell’interfaccia elettronica non è a conoscenza né della quantità dei beni forniti né del prezzo d’acquisto definitivo. In questo caso l’imposizione delle piattaforme secondo l’articolo 20a LIVA non è applicabile. Tuttavia, se ha l’incarico di emettere la fattura definitiva e riscuote una provvigione basata sulla vendita, il gestore dell’interfaccia elettronica è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).