1.3.3 Messa in contatto del venditore e dell’acquirente (art. 20a cpv. 1 LIVA)
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.3.3 · Italiano
L’imposizione delle piattaforme secondo l’articolo 20a LIVA si applica soltanto nei casi in cui il gestore della piattaforma «mette in contatto» venditore e acquirente «attraverso una piattaforma elettronica», affinché essi possano concludervi un contratto.
Se il gestore della piattaforma vende sulla piattaforma i beni in nome proprio, non vi è messa in contatto di venditore e acquirente. Queste forniture sono attribuite al gestore non sulla base dell’articolo 20a LIVA, bensì conformemente alle regole generali di attribuzione delle prestazioni definite nell’articolo 20 LIVA. Di conseguenza, l’imposizione delle piattaforme secondo l’articolo 20a LIVA si applica soltanto alle forniture per le quali il gestore della piattaforma agisce in nome e per conto del venditore.
I seguenti elementi sono indizi a sostegno del fatto che il gestore della piattaforma mette in contatto venditore e acquirente al fine di concludere un contratto sulla piattaforma elettronica che gestisce:
la piattaforma dispone di una funzione necessaria per effettuare l’ordinazione di un bene o avviare il processo di acquisto (ad es. inserimento del bene in un carrello). Se esiste solo la possibilità di reindirizzare l’utente verso un’altra interfaccia (ad es. sito Internet), non vi è alcuna messa in contatto;
sulla piattaforma l’acquirente riceve direttamente informazioni relative al suo ordine e al pagamento (prezzo da pagare, componenti, costi supplementari, termine di pagamento, metodi di pagamento ecc.);
il processo di fatturazione viene avviato attraverso l’interfaccia elettronica;
i dati personali dell’acquirente e/o le informazioni relative al pagamento sono registrati sulla piattaforma;
il gestore della piattaforma incassa inizialmente il prezzo di acquisto del bene venduto per poi trasferirlo al venditore. Non vi è alcun pagamento diretto da parte dell’acquirente al venditore;
il gestore della piattaforma autorizza l’ordine prima che questo sia avviato dal venditore;
il gestore della piattaforma può stornare la vendita senza l’autorizzazione del venditore se i beni non sono stati accettati correttamente dall’acquirente;
il gestore della piattaforma fattura al venditore un emolumento o una provvigione in base al valore dell’ordine.
Per contro, la messa in contatto di venditore e acquirente, non è ancora data se il gestore della piattaforma non ha un contatto o non ha alcuna possibilità di contatto con l’acquirente (art. 20a cpv. 2 lett. a e b LIVA; → cifre 1.4.2 e 1.4.3). Questo è il caso se, ad esempio, l’interfaccia elettronica è utilizzata soltanto come mezzo di comunicazione tra il venditore e l’acquirente per concludere una transazione (senza che il gestore della piattaforma sia a conoscenza dei punti essenziali del contratto o sia in grado di ottenerli facilmente) o se vengono eseguiti soltanto servizi di web hosting (ad es. tramite un sistema di gestione dei contenuti specializzato nel commercio elettronico).
Esempio 1
CompraQui Sagl offre online e in nome proprio beni di altri offerenti. I contratti di acquisto stipulati online sul sito Internet sono conclusi tra CompraQui e gli acquirenti. CompraQui indica chiaramente sul proprio sito Internet l’identità e i dati di contatto del fornitore dei beni.
Gli acquirenti ricevono una conferma d’ordine ma nessuna fattura. Essi ricevono una «fattura pro forma» dal relativo offerente.
Anche se CompraQui Sagl indica l’identità dell’offerente del bene e quest’ultimo trasmette all’acquirente una «fattura pro forma», CompraQui effettua le vendite in nome proprio. Di conseguenza, la prestazione è attribuita in base all’articolo 20a capoverso 1 o 3 LIVA. CompraQui Sagl non viene quindi trattata come se avesse messo in contatto il venditore e l’acquirente attraverso una piattaforma elettronica al fine di concludere un contratto. Pertanto, l’imposizione delle piattaforme secondo l’articolo 20a LIVA non si applica a CompraQui Sagl per quanto riguarda queste transazioni effettuate in nome proprio. Il contratto non viene concluso sulla piattaforma tra offerenti e acquirenti, bensì tra CompraQui Sagl e gli acquirenti.
Esempio 2
CreaWebShop SA mette a disposizione dei venditori gli strumenti per creare e adeguare un’interfaccia elettronica. L’interfaccia viene gestita autonomamente dai venditori («Crea il tuo negozio online»). In questo contesto, CreaWebShop SA offre la possibilità di integrare, oltre a strumenti di contabilità o di analisi statistica, anche moduli che consentono di confermare l’ordine e il pagamento online (app per negozi online o strumenti di mercato).
Benché CreaWebShop SA metta a disposizione gli strumenti di software che consentono ai venditori di concludere vendite online e offre servizi di hosting per le pagine web, le applicazioni create da questi venditori e i relativi dati, CreaWebShop SA non mette in contatto venditori e acquirenti attraverso una piattaforma affinché questi possano concludere un contratto. Non interviene nel processo di vendita né ha un contatto diretto con gli acquirenti.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).