1.3.2 Vendita di beni (art. 3 lett. d n. 1 LIVA)

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.3.2 · Italiano

Il campo d’applicazione dell’articolo 20a LIVA è limitato alle forniture di beni ai sensi dell’articolo 3 lettera d numero 1 LIVA («vendite di beni»). Le altre forniture secondo l’articolo 3 lettera d LIVA come la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, la messa a disposizione di un bene per l’uso o il godimento come pure le prestazioni di servizi secondo l’articolo 3 lettera e LIVA non sono prese in considerazione.

Le disposizioni riguardanti la pluralità di prestazioni secondo l’articolo 19 LIVA sono applicabili (→ info IVA Oggetto dell’imposta.

L’applicazione dell’articolo 20a LIVA non dipende dal luogo in cui il gestore della piattaforma si trova, che può essere sia sul territorio svizzero sia all’estero. Nel caso dei beni importati l’imposizione delle piattaforme si applica sia ai piccoli invii sia a tutti gli altri invii.

[Illustrazione: nell’originale]

L’importazione esente dall’imposta di beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione (piccoli invii), non supera 5 franchi resta applicabile anche in relazione con l’imposizione delle piattaforme (art. 53 cpv. 1 lett. a LIVA e ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante [RS 641.204]).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).