2.1.1 Cifre d’affari determinanti ai fini dell’assoggettamento obbligatorio
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 02 · n. 2.1.1 · Italiano
Per determinare il limite della cifra d’affari si devono considerare tutte le controprestazioni conseguite da chi esercita l’impresa a livello mondiale (ossia sul territorio svizzero o all’estero) e quelle che non sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA.
Sono determinanti in particolare le seguenti prestazioni:
forniture imponibili sul territorio svizzero (luogo della fornitura sul territorio svizzero; art. 7 LIVA), anche se i beni vengono esportati (art. 23 LIVA);
forniture all’estero (luogo della prestazione all’estero; art. 7 LIVA), purché imponibili se fossero eseguite sul territorio svizzero);
prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero (luogo della prestazione di servizi sul territorio svizzero; art. 8 LIVA);
prestazioni di servizi esenti dall’imposta in base all’articolo 23 LIVA, sebbene il luogo della prestazione si trovi sul territorio svizzero;
prestazioni di servizi eseguite all’estero (il luogo della prestazione è all’estero; art. 8 LIVA), purché imponibili se fossero eseguite sul territorio svizzero);
operazioni sul territorio svizzero esenti dall’imposta (monete d’oro e oro fino secondo l’art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA);
più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme oppure offerte quale combinazione di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) il cui luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero e che sono imponibili o esenti dall’imposta;
più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme oppure offerte quale combinazione di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) il cui luogo della prestazione si trova all’estero e che sarebbero imponibili o esenti dall’imposta se fossero eseguite sul territorio svizzero.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulle prestazioni riunite in un insieme e sulle combinazioni di prestazioni, in particolare sulla determinazione del luogo della prestazione in questi casi (regola del 70/30 %). |
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA; abrogazione dell’art. 107 cpv. 2 LIVA e degli art. 44 e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).