2.1.1 Cifre d’affari determinanti ai fini dell’assoggettamento obbligatorio

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 02 · n. 2.1.1 · Italiano

Per determinare il limite della cifra d’affari si devono considerare tutte le controprestazioni conseguite da chi esercita l’impresa a livello mondiale (ossia sul territorio svizzero o all’estero) e quelle che non sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA.

Sono determinanti in particolare le seguenti prestazioni:

  • forniture imponibili sul territorio svizzero (luogo della fornitura sul territorio svizzero; art. 7 LIVA), anche se i beni vengono esportati (art. 23 LIVA);

  • forniture all’estero (luogo della prestazione all’estero; art. 7 LIVA), purché imponibili se fossero eseguite sul territorio svizzero);

  • prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero (luogo della prestazione di servizi sul territorio svizzero; art. 8 LIVA);

  • prestazioni di servizi esenti dall’imposta in base all’articolo 23 LIVA, sebbene il luogo della prestazione si trovi sul territorio svizzero;

  • prestazioni di servizi eseguite all’estero (il luogo della prestazione è all’estero; art. 8 LIVA), purché imponibili se fossero eseguite sul territorio svizzero);

  • più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme oppure offerte quale combinazione di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) il cui luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero e che sono imponibili o esenti dall’imposta;

  • più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme oppure offerte quale combinazione di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) il cui luogo della prestazione si trova all’estero e che sarebbero imponibili o esenti dall’imposta se fossero eseguite sul territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulle prestazioni riunite in un insieme e sulle combinazioni di prestazioni, in particolare sulla determinazione del luogo della prestazione in questi casi (regola del 70/30 %).

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA; abrogazione dell’art. 107 cpv. 2 LIVA e degli art. 44 e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).