5.2.2.1 Imprese che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 02 · n. 5.2.2.1 · Italiano
Le imprese senza sede o domicilio sul territorio svizzero che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero sono obbligatoriamente assoggettate all’imposta se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile, che nell’arco dei successivi 12 mesi, sarà raggiunto il limite della cifra d’affari determinante. Possono rinunciare a iscriversi come contribuenti le imprese che eseguono esclusivamente prestazioni conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA.
Un’impresa esegue una prestazione sul territorio svizzero per la prima volta se non ha mai eseguito una prestazione simile o se la esegue di nuovo dopo una «ultima» prestazione sul territorio svizzero (→ cifra 6.1).
Per le imprese esistenti, il raggiungimento del limite della cifra d’affari determinante entro i dodici mesi successivi può essere valutato, di principio, sulla base della cifra d’affari mondiale conseguita in passato. Se al momento della prima prestazione eseguita sul territorio svizzero non è ancora possibile stabilire se sarà raggiunto il limite della cifra d’affari, al più tardi entro tre mesi occorre procedere a una nuova valutazione (art. 9a cpv. 2 OIVA). Se in base alla nuova valutazione è presumibile che il limite determinante della cifra d’affari sarà raggiunto, l’esenzione dall’assoggettamento termina. Il nuovo contribuente può scegliere se essere assoggettato all’imposta al momento in cui la prestazione è stata eseguita per la prima volta oppure al momento della nuova valutazione, ma al più tardi all’inizio del quarto mese (art. 9a cpv. 1 e 2 OIVA).
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 LIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).