5.2.2.2 Imprese che hanno già eseguito prestazioni sul territorio svizzero

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 02 · n. 5.2.2.2 · Italiano

Un’impresa senza sede né domicilio in territorio svizzero che non esegue per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero, ma che finora era esentata dall’assoggettamento deve assoggettarsi obbligatoriamente all’imposta (art. 14 cpv. 3 LIVA; art. 9a cpv. 3 OIVA) allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari determinante (o in cui decadono i requisiti dell’esenzione dall’assoggettamento secondo l’art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA). Se l’attività determinante ai fini dell’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari mondiale è riportata su un anno intero (art. 9a cpv. 3 OIVA).

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).