4.2.1.6 Effetti della regola del 70/30 % sulla procedura di rimborso

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.1.6 · Italiano

Se a causa dell’applicazione della regola del 70/30 % l’assoggettamento all’IVA in territorio svizzero non sussiste, l’impresa estera può applicare la procedura di rimborso secondo l’articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA in combinato disposto con l’articolo 151 segg. OIVA, sempreché ne siano soddisfatte le condizioni. Le agenzie di viaggio rimangono esclusi dalla procedura di rimborso conformemente all’articolo 153 capoverso 2 OIVA, se le forniture e le prestazioni di servizi da loro ricevute in Svizzera sono state rifatturate ai loro clienti (art. 153 cpv. 2 OIVA).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 153 cpv. 2 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).