8.4 Prestazioni di trasporto

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 04 · n. 8.4 · Italiano

(art. 23 cpv. 2 n. 5–7 LIVA)
 
Le prestazioni di trasporto in relazione all’importazione di beni e tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione (trasporto, spedizione, imposizione doganale ecc.) sono esenti dall’imposta sul territorio svizzero (art. 23 cpv. 2 n. 5 LIVA). Il luogo di destinazione sul territorio svizzero è quello in cui devono essere trasportati i beni al momento della nascita del debito dell’imposta sull’importazione. Tale debito fiscale sorge di principio quando l’ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale, a prescindere dal fatto che questa dichiarazione avvenga alla frontiera oppure sul territorio svizzero (art. 56 LIVA).

Nell’ambito dell’imposizione doganale di beni, l’UDSC prende in considerazione nell’imposta sull’importazione i costi delle prestazioni indicate nel paragrafo precedente.

Il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un’esportazione di beni in libera pratica doganale e tutte le prestazioni connesse sono esenti dall’imposta (art. 23 cpv. 2 n. 6 LIVA). Anche in questo caso è irrilevante se la dichiarazione doganale avviene alla frontiera oppure sul territorio svizzero.

Sono esenti dall’imposta anche le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica (carico, scarico, trasbordo, disbrigo di operazioni o deposito intermedio)

  • per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all’estero, o

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.