8.5 Esenzione dall’imposta per forniture di beni privati sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2022

AFC · Info IVA 04 · n. 8.5 · Italiano

(art. 23 cpv. 5 LIVA e Ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico [RS 641.202.2, di seguito: ordinanza sul traffico turistico])

Ai sensi della legislazione doganale, sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale senza che esse siano destinate al commercio (art. 16 cpv. 2 LD). Le vendite effettuate nell’ambito del traffico turistico in negozi sul territorio svizzero a persone domiciliate all’estero sono considerate forniture sul territorio svizzero. Tali vendite in negozi sono esenti dall’imposta se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

  • il prezzo di vendita dei beni ammonta almeno a 300 franchi per documento d’esportazione e per acquirente (IVA inclusa; nel documento d’esportazione deve invece essere indicato il prezzo di vendita senza IVA);

  • l’acquirente (cittadino svizzero o estero) non è domiciliato sul territorio svizzero (art. 3 lett. a LIVA);

  • i beni sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo;

  • i beni sono trasferiti in territorio doganale estero dall’acquirente entro 90 giorni dalla consegna sul territorio svizzero;

Come documento d’esportazione può essere utilizzato il modulo tipo dell’AFC (Documento d’esportazione nel traffico turistico) o un documento redatto dal contribuente contenente le indicazioni di cui all’articolo 3 dell’ordinanza sul traffico turistico. Il documento d’esportazione deve essere stilato a nome dell’acquirente e contenere unicamente i beni forniti a quest’ultimo. Non sono ammesse le dichiarazioni collettive che menzionano i beni destinati a diversi acquirenti.

L’esportazione deve essere attestata dalle autorità o dai servizi seguenti:

Se l’esportazione ovvero il documento d’esportazione non è attestato da un’autorità o da un servizio di cui sopra (ad es. perché i beni non sono stati trasferiti in territorio doganale estero attraverso un ufficio doganale occupato), la prova dell’esportazione può essere presentata attraverso un documento d’esportazione non attestato unitamente a un’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera (art. 6 dell’ordinanza sul traffico turistico).

Il venditore contribuente che fattura l’IVA al cliente domiciliato all’estero e la rimborsa a quest’ultimo solo dopo aver ricevuto il documento d’esportazione attestato o il documento d’esportazione non attestato accompagnato da un’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera non deve necessariamente rilasciare al cliente una nota di credito o una fattura corretta (eccezione rispetto all’art. 27 cpv. 2 lett. a LIVA).

Una regolamentazione speciale si applica alle forniture di beni sul territorio svizzero a partecipanti a viaggi di gruppo guidati in territorio svizzero (art. 7 dell’ordinanza sul traffico turistico). Se dispone di un’autorizzazione dell’AFC, il fornitore non deve presentare la prova per l’esenzione fiscale attraverso un documento d’esportazione attestato conformemente agli articoli 4 o 5 dell’ordinanza sul traffico turistico o tramite l’imposizione all’importazione conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza sul traffico turistico. È sufficiente che presenti i documenti elencati all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza sul traffico turistico (lista dei partecipanti al viaggio, dichiarazione attestante che tutti i partecipanti al viaggio sono domiciliati all’estero e documento d’esportazione conformemente all’art. 3 dell’ordinanza sul traffico turistico).

[Illustrazione: nell’originale]

Per informazioni più dettagliate si rimanda al sito internet dell’AFC.